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Corso antincendio: i nuovi livelli di rischio dopo il DM 2 settembre 2021

Addetto antincendio durante l'esercitazione pratica con un estintore in un corso di formazione

Con il DM 2 settembre 2021 (il cosiddetto “decreto formazione”, entrato in vigore il 4 ottobre 2022) la formazione dell’addetto antincendio è stata riscritta. Le vecchie categorie di rischio basso, medio ed elevato lasciano il posto a tre livelli1, 2 e 3 — a cui corrispondono percorsi formativi diversi per durata e contenuti. La novità più rilevante per le aziende è duplice: le esercitazioni pratiche diventano parte integrante e obbligatoria del corso, e viene introdotto un obbligo di aggiornamento periodico che prima, con il datato DM 10 marzo 1998, non esisteva.

Cosa ha cambiato il DM 2 settembre 2021

Il decreto sostituisce il vecchio DM 10 marzo 1998, che per oltre vent’anni aveva regolato la gestione dell’emergenza incendio nei luoghi di lavoro. Il quadro di riferimento resta il D.Lgs. 81/2008: è il Testo Unico sulla sicurezza che, agli articoli 18, 37 e 43, impone al datore di lavoro di designare e formare i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze. Il DM 2 settembre 2021 stabilisce come quella formazione deve essere fatta.

I cambiamenti principali sono tre:

  • Nuova classificazione del rischio: non si parla più di rischio basso/medio/elevato, ma di attività di livello 1, livello 2 e livello 3.
  • Esercitazioni pratiche rese obbligatorie: la parte pratica non è più un’appendice, ma un requisito. Per il livello 1 sono obbligatorie le prove di utilizzo degli estintori; per i livelli 2 e 3 si aggiunge la prova pratica di utilizzo di idranti o naspi.
  • Aggiornamento periodico: l’addetto antincendio deve seguire uno specifico corso di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

I tre livelli di rischio antincendio

La classificazione del rischio determina sia la designazione degli addetti sia il percorso formativo da seguire. Individuare correttamente il livello a cui appartiene l’attività è il primo passo, e spetta al datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi.

Livello 1 (ex rischio basso)

Comprende i luoghi di lavoro a rischio d’incendio contenuto, che non rientrano nei livelli 2 e 3. È la fascia più diffusa: uffici, piccole attività commerciali, molte realtà artigianali. Il corso per l’addetto antincendio di livello 1 è il più breve e si concentra sui concetti essenziali di prevenzione, sulle procedure di emergenza e sulla prova pratica di spegnimento con l’estintore.

Livello 2 (ex rischio medio)

Riguarda in particolare le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 (allegato I) che non ricadono nel livello 3, oltre a determinati cantieri con impiego di sostanze infiammabili o lavorazioni con fiamme libere. Il percorso formativo è più esteso di quello di livello 1 e include, oltre alle esercitazioni con gli estintori, la prova pratica con idrante o naspo.

Livello 3 (ex rischio elevato)

È riservato alle attività a rischio d’incendio elevato, individuate dal decreto in categorie specifiche (tra cui, ad esempio, impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti, attività con presenza rilevante di sostanze infiammabili, luoghi con elevato affollamento o particolari criticità). È il corso più impegnativo per durata e contenuti, con una componente pratica strutturata sull’uso combinato dei diversi mezzi di estinzione.

Durata dei corsi per addetto antincendio

Il DM 2 settembre 2021, all’allegato III, fissa i contenuti minimi e la durata dei percorsi in funzione del livello. In sintesi, il corso di formazione iniziale è articolato su tre durate crescenti: la più contenuta per il livello 1, intermedia per il livello 2 ed estesa per il livello 3. La proporzione riflette la complessità del rischio: più alto è il livello, maggiore è il tempo dedicato agli scenari d’incendio, alle attrezzature e alle esercitazioni pratiche.

Per i valori precisi in ore consigliamo sempre di fare riferimento all’allegato III del decreto e alla programmazione del corso, perché la struttura teorico-pratica va rispettata integralmente: la sola parte teorica non è sufficiente ad attestare la formazione. Un elemento che accomuna tutti i livelli è infatti l’obbligo della prova pratica di spegnimento, che rende necessaria un’organizzazione del corso con le attrezzature idonee (estintori e, per i livelli 2 e 3, idranti o naspi).

L’aggiornamento dell’addetto antincendio

La novità che più incide sulla gestione aziendale è l’introduzione dell’aggiornamento periodico. Il DM 2 settembre 2021 prevede che gli addetti al servizio antincendio seguano corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Prima del decreto questo obbligo non era esplicitato, e molte attestazioni “storiche” erano di fatto senza scadenza.

L’aggiornamento è modulato sul livello di appartenenza:

  • Livello 1: l’aggiornamento consiste essenzialmente in un richiamo della parte pratica, di durata contenuta.
  • Livelli 2 e 3: l’aggiornamento comprende sia un richiamo o approfondimento teorico su uno o più argomenti del corso, sia esercitazioni pratiche.

Per la formazione svolta con i vecchi criteri prima dell’entrata in vigore del decreto, la normativa ha previsto un periodo transitorio per mettersi in regola con il primo aggiornamento. Se hai in azienda addetti antincendio formati da tempo, è il momento di verificare la data dell’attestato e programmare l’aggiornamento secondo la normativa vigente, per evitare di trovarti con incaricati alle emergenze non più in regola.

Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro

Adeguarsi al DM 2 settembre 2021 significa, in pratica:

  • Determinare il livello di rischio dell’attività (1, 2 o 3) all’interno della valutazione dei rischi.
  • Designare gli addetti antincendio in numero adeguato rispetto a organico, turni e caratteristiche dei luoghi di lavoro.
  • Formare gli addetti con il corso corrispondente al livello, completo di parte teorica ed esercitazioni pratiche.
  • Programmare l’aggiornamento con la cadenza prevista e conservare gli attestati.
  • Verificare, dove richiesto, l’idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco per le attività che ne sono soggette ai sensi del DPR 151/2011.

Costruire una vera cultura della sicurezza non si esaurisce nel rispetto formale dell’obbligo: un addetto che ha maneggiato davvero un estintore e sa dove sono le uscite fa la differenza nei primi, decisivi minuti di un’emergenza. È lo spirito con cui il decreto ha voluto rafforzare la parte pratica.

Domande frequenti

Il mio vecchio attestato antincendio è ancora valido?

La formazione svolta prima del 4 ottobre 2022 conserva la sua validità, ma il DM 2 settembre 2021 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Occorre quindi verificare la data dell’attestato e programmare l’aggiornamento secondo la normativa vigente per restare in regola.

Come faccio a sapere se la mia attività è di livello 1, 2 o 3?

Il livello di rischio va individuato dal datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi. In linea generale il livello 1 riguarda le attività a rischio contenuto, il livello 2 molte attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011) e determinati cantieri, il livello 3 le attività ad alto rischio elencate nel decreto. In caso di dubbio è consigliabile un supporto tecnico specialistico.

Ogni quanto va aggiornato il corso antincendio?

Il DM 2 settembre 2021 prevede l’aggiornamento dell’addetto antincendio con cadenza almeno quinquennale, con contenuti diversi a seconda del livello: per il livello 1 un richiamo pratico, per i livelli 2 e 3 anche una parte teorica di richiamo o approfondimento.

La formazione antincendio si può fare online?

La parte teorica può essere erogata anche con metodologie in videoconferenza sincrona e supporti multimediali, ma le esercitazioni pratiche (uso di estintori e, per i livelli 2 e 3, di idranti o naspi) restano obbligatorie e vanno svolte in presenza. Il corso completo prevede quindi sempre una componente pratica.

Chi può tenere il corso antincendio?

Il DM 2 settembre 2021 definisce anche i requisiti dei docenti e le modalità di verifica dell’idoneità tecnica per le attività che ne sono soggette. Per questo è importante affidarsi a un’agenzia formativa accreditata, in grado di erogare il percorso completo e rilasciare attestati conformi.

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