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Formazione dei lavoratori sulla sicurezza: quando è obbligatoria e come si aggiorna

Lavoratori durante un corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro in aula

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è un obbligo di legge previsto dal D.Lgs. 81/2008 (in particolare l’art. 37) e disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni. È obbligatoria per ogni lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto, e deve essere erogata già in fase di assunzione, prima o al momento dell’inizio dell’attività. Si articola in due parti: una formazione generale, comune a tutti, e una formazione specifica calibrata sui rischi della mansione. A queste si aggiunge l’aggiornamento periodico, che mantiene valida la formazione nel tempo.

Il costo e l’organizzazione dei corsi sono a carico del datore di lavoro, e la formazione deve svolgersi durante l’orario di lavoro senza oneri economici per il lavoratore. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Quando la formazione dei lavoratori è obbligatoria

L’obbligo formativo scatta in diversi momenti della vita lavorativa. Non è un adempimento una tantum da archiviare dopo l’assunzione, ma un percorso che accompagna il lavoratore lungo tutta la sua attività. In particolare la formazione va erogata (o integrata):

  • alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’attività, per qualunque tipologia contrattuale;
  • al trasferimento o cambio di mansione, quando le nuove attività comportano rischi diversi;
  • all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi;
  • periodicamente, attraverso l’aggiornamento previsto dalla normativa.

La formazione riguarda tutti: dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, lavoratori somministrati, stagionali. Anche chi svolge attività per periodi brevi ha diritto e dovere di ricevere le informazioni e la formazione necessarie a lavorare in sicurezza. Costruire una vera cultura della sicurezza parte proprio da qui: dalla consapevolezza che nessuno entra in un ambiente di lavoro senza sapere quali rischi corre e come proteggersi.

Formazione generale e formazione specifica: la differenza

Il percorso base del lavoratore si compone di due moduli distinti ma complementari. È importante non confonderli, perché hanno finalità e regole diverse.

La formazione generale

La formazione generale ha una durata di 4 ore ed è uguale per tutti i lavoratori, a prescindere dal settore e dal livello di rischio dell’azienda. Affronta i concetti di base: il quadro normativo, i principi di prevenzione e protezione, i diritti e i doveri dei diversi soggetti aziendali, gli organi di vigilanza e controllo. È, in sostanza, l’alfabeto della sicurezza sul lavoro, il fondamento su cui si costruisce tutto il resto.

Questo modulo può essere svolto interamente in modalità e-learning: la normativa lo consente espressamente, perché si tratta di contenuti teorici e trasversali che ben si prestano alla formazione a distanza. È uno dei motivi per cui l’e-learning è così diffuso per questa parte del percorso.

La formazione specifica per rischio

La formazione specifica è invece legata ai rischi concreti della mansione e del settore in cui il lavoratore opera. La sua durata cresce in funzione del livello di rischio dell’attività, secondo la classificazione richiamata dalla normativa vigente:

  • rischio basso: 4 ore di formazione specifica;
  • rischio medio: 8 ore di formazione specifica;
  • rischio alto: 12 ore di formazione specifica.

Sommando la parte generale, un lavoratore completa quindi un percorso base di 8, 12 o 16 ore complessive a seconda del rischio. La formazione specifica entra nel merito: i rischi propri delle lavorazioni, i dispositivi di protezione individuale, le procedure di emergenza, i rischi da agenti fisici, chimici, biologici, i rischi legati all’organizzazione del lavoro. A differenza della parte generale, la parte specifica per i rischi medi e alti richiede di norma la presenza in aula (o videoconferenza sincrona, ove ammessa), perché l’interazione con il docente e il confronto sui casi reali sono parte integrante dell’apprendimento. L’e-learning per la specifica è ammesso, in linea generale, per il solo rischio basso.

L’aggiornamento periodico della formazione

Completare il percorso base non esaurisce l’obbligo. La formazione dei lavoratori va aggiornata periodicamente per restare al passo con l’evoluzione dei rischi, delle tecnologie e della normativa. Secondo l’Accordo Stato-Regioni, l’aggiornamento per il lavoratore è quinquennale, con una durata minima di 6 ore da distribuire nell’arco dei cinque anni.

L’aggiornamento non deve limitarsi a ripetere i contenuti già visti: deve tenere conto delle novità normative, delle innovazioni tecnologiche introdotte in azienda, dell’analisi degli infortuni e dei quasi-infortuni. Anche per l’aggiornamento la formazione a distanza è generalmente ammessa, il che lo rende gestibile senza gravare eccessivamente sull’organizzazione aziendale.

Attenzione a non lasciar scadere i termini: una formazione non aggiornata equivale, in caso di controllo o di infortunio, a una formazione carente. Tenere sotto controllo le scadenze dei singoli lavoratori è parte della corretta gestione degli adempimenti di sicurezza.

Il ruolo del nuovo Accordo Stato-Regioni

La materia è stata riordinata dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore nel maggio dello stesso anno, che ha sostituito i precedenti accordi del 2011 e del 2012 riunendo in un unico testo le regole sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro. Le durate della parte generale e specifica per il lavoratore restano il riferimento consolidato; il nuovo Accordo ha però precisato meglio le modalità ammesse per l’e-learning e rafforzato alcuni obblighi, ad esempio per la figura del preposto, la cui formazione va svolta in presenza o videoconferenza e con aggiornamento più frequente.

Poiché il quadro è in evoluzione, la raccomandazione è di verificare sempre gli obblighi con riferimento alla normativa vigente e, dove utile, di appoggiarsi a un’agenzia formativa accreditata che segua gli aggiornamenti per conto dell’azienda. Il rilascio dell’attestato, in ogni caso, è subordinato alla frequenza richiesta e al superamento della prova di verifica finale dell’apprendimento.

E-learning o aula: quale scegliere

L’e-learning non è una scorciatoia, ma uno strumento serio e riconosciuto quando la normativa lo consente. Per la parte generale e per l’aggiornamento consente di formare i lavoratori con flessibilità di orari e di sedi, riducendo i tempi di fermo e i costi organizzativi, senza rinunciare alla tracciabilità del percorso e alla verifica finale. Per la parte specifica dei rischi medi e alti, invece, la presenza resta la regola: alcuni contenuti richiedono la relazione diretta con il docente e, dove previsto, l’addestramento pratico.

La scelta migliore è spesso un percorso misto, costruito su misura sulle esigenze dell’azienda: parte generale ed eventuale rischio basso in e-learning, parte specifica dei rischi più elevati e addestramenti in aula. Un’agenzia formativa accreditata può aiutare a comporre il percorso corretto per ciascuna mansione, evitando sia le lacune sia gli adempimenti superflui.

Domande frequenti

La formazione generale può essere fatta in e-learning?

Sì. La formazione generale di 4 ore, comune a tutti i lavoratori, è espressamente ammessa in modalità e-learning dalla normativa vigente, così come l’aggiornamento. La parte specifica, invece, è ammessa in e-learning in via generale solo per il rischio basso.

Quante ore dura la formazione di base di un lavoratore?

Il percorso base somma la parte generale (4 ore) e la parte specifica, che varia in base al rischio: 4 ore per il rischio basso, 8 per il rischio medio, 12 per il rischio alto. In totale 8, 12 o 16 ore a seconda della classificazione dell’attività.

Ogni quanto va aggiornata la formazione dei lavoratori?

Per il lavoratore l’aggiornamento è quinquennale, con una durata minima di 6 ore da distribuire nell’arco dei cinque anni. L’aggiornamento deve tenere conto delle novità normative, tecnologiche e organizzative.

Chi paga la formazione sulla sicurezza?

La formazione è a carico del datore di lavoro, si svolge durante l’orario di lavoro e non comporta alcun onere economico per il lavoratore. In molti casi può inoltre essere realizzata attraverso la formazione finanziata.

Serve un attestato al termine del corso?

Sì. Al termine del percorso, previa frequenza minima richiesta e superamento della prova di verifica dell’apprendimento, viene rilasciato l’attestato che documenta la formazione svolta ed è opponibile in caso di controlli.

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