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FORMAZIONE PER INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FER)

L’INTRODUZIONE DELLA QUALIFICA FER

L’art.15 del D.Lgs. 28/11 (successivamente modificato dal D.L.n.63/2013, convertito nella L. n.90/2013), noto anche come “Decreto Rinnovabili”, ha introdotto un sistema di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (nello specifico: caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore).

Tale qualifica professionale è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n°37.

SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI FER

Nel corso degli anni il D.Lgs. 28/2011 ha subito diverse modifiche che hanno creato un po’ di confusione in merito ai soggetti qualificati per operare su impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza!

Ai sensi dell’art.15, comma 1 del D.Lgs 28/2011, la qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente alle lettere a), b), c) o d) dell’art.4, comma 1 del DM 37/2008, che vengono citate di seguito:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011;

(lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

CHI SONO I SOGGETTI QUALIFICATI PER OPERARE SUGLI IMPIANTI FER?

LA FORMAZIONE

CORSO BASE: DURATA 80 ORE

DESCRIZIONE

 

L’art.15 del D.Lgs. 28/11 (successivamente modificato dal D.L.n.63/2013, convertito nella L. n.90/2013), noto anche come “Decreto Rinnovabili”, ha introdotto un sistema di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (nello specifico: caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore).

Tale qualifica professionale è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n°37, come citato precedentemente.

Il corso di formazione FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI” riconosciuto dalla Regione Toscana ha una durata totale di 80 ore ed è suddiviso in 6 unità formative teorico/pratiche:

1)     Rapporto con i clienti: tecniche di interazione con il cliente; Rilavazione esigenze del cliente; gestione Customer care;

2)     Identificazione situazioni di rischio e adozione di comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività

3)     Progettazione:impianti FER termo-idraulici/elettrici

4)     Documentazione relativa alle attività ed ai materiali e processo di approvvigionamento

5)     Gestione organizzativa del lavoro; presidio attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell’impianto FER

6)     Verifica dell’impianto e predisposizione documentazione tecnica

  

DESTINATARI DEL CORSO

Il corso di formazione FER 80 ore si rivolge a tutti coloro che hanno inteso o intendono abilitarsi a partire dal 1 agosto 2013 ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera c) del D.M. 37/2008.

ATTESTAZIONE E OBBLIGO DI FREQUENZA

A coloro che avranno frequentato il 80% delle ore complessive del percorso formativo e che avranno superato l’esame finale da parte della Commissione Regionale, verrà rilasciato l’ “Attestato di qualifica professionale” del corso di formazione per “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili“, ai sensi dell’art.15, comma 2 del D.Lgs 28/2011 e dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e della Province Autonome del 22/12/2016.

 

PROVA FINALE PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA FER

Durante lo svolgimento del corso FER 80 ore, a conclusione di ogni unità formativa, sono previsti test di verifica dell’ apprendimento.

Al termine delle 80 ore di formazione è previsto un esame pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti, costituita da una prova teorica e una prova pratica. Quest’ultima mira a verificare la corretta installazione dell’impianto FER.

L’esame finale avrà luogo nella stessa sede dell’attività formativa e sarà svolto in data programmata dalla Regione Toscana in presenza di una commissione esterna nominata dalla Regione stessa.

CORSO DI AGGIORNAMENTO FER

DESCRIZIONE

L’art.15 del D.Lgs. 28/11 (successivamente modificato dal D.L.n.63/2013, convertito nella L. n.90/2013), noto anche come “Decreto Rinnovabili”, ha introdotto un sistema di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (nello specifico: caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore).

Tale qualifica professionale è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n°37.

DESTINATARI DEL CORSO

Il corso di aggiornamento FER si rivolge a tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER in possesso dei requisiti tecnico-professionli di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’art. 4, comma 1, del D.M. 37/2008.

Coloro che sono stati abilitati dopo il 1 agosto 2013, ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera c) del D.M. 37/2008, devono preventivamente frequentare un corso di formazione regionale di 80 ore, secondo lo standard approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/12/2016.

ATTESTAZIONE E OBBLIGHI DI FREQUENZA

A coloro che avranno frequentato il 100% delle ore complessive del percorso formativo verrà rilasciato l’ “Attestato di frequenza” del corso di formazione “Aggiornamento per Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili“, ai sensi del comma 1,lett. f), Allegato 4 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il corso sarà svolto in presenza o in modalità FAD sincrona (videoconferenza). Si tratta di una forma di lezione frontale trasmessa online. I partecipanti, con questa modalità, possono interagire con il docente per chiarimenti e approfondimenti degli argomenti trattati.

Sia il corso (teoria + pratica) che l’esame saranno svolti in modalità FAD sincrona.
Per accedere alla videoconferenza i candidati necessiteranno di un PC con connessione Internet, webcam, cuffie e microfono.

VALIDITA’

Per tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER vige l’obbligo di rinnovo del corso di aggiornamento ogni tre anni.


SE SEI INTERESSATO AI CORSI FER COMPILA IL MODULO, VERRAI RICONTATTATO, SENZA IMPEGNO, PER MAGGIORI INFORMAZIONI


L’agenzia formativa ISFEL ha in programma, a partire da Settembre 2022, corsi base e aggiornamento FER

ISFEL srl (Agenzia Formativa accreditata n° OF0058) svolge attività di formazione per aziende e privati, attività di formazione riconosciuta e finanziata dalla Regione Toscana in materie inerenti la sicurezza sul lavoro e l’igiene degli alimenti, corsi dovuti per legge e corsi di formazione generale. Per ulteriori informazioni contattare l’agenzia formativa ISFEL (www.isfel.it) al n. 0572 525202, indirizzi email info@isfel.it, isfelformazione@gmail.com,