La formazione sulla sicurezza sul lavoro in modalità e-learning è ammessa, ma solo per determinati contenuti e a condizioni ben precise fissate dall’Accordo Stato-Regioni. In sintesi: i moduli prevalentemente teorici (come la formazione generale dei lavoratori o molti aggiornamenti) possono essere svolti online tramite piattaforma; la parte pratica, l’addestramento e le abilitazioni all’uso di attrezzature richiedono invece la presenza fisica e non sono erogabili in FAD. Capire dove passa questo confine è essenziale per non investire tempo e risorse in corsi che poi non risultano validi.
Cosa si intende per formazione in e-learning (FAD)
Quando parliamo di e-learning nella sicurezza sul lavoro ci riferiamo alla FAD, la Formazione A Distanza asincrona: il partecipante accede a una piattaforma, segue i contenuti in autonomia con i propri tempi, svolge test intermedi e finali e viene tracciato lungo tutto il percorso. È una modalità diversa dalla videoconferenza sincrona, in cui docente e allievi sono collegati contemporaneamente in tempo reale.
Questa distinzione non è formale: incide direttamente su cosa è consentito. L’e-learning asincrono è ammesso per specifici moduli teorici; la videoconferenza sincrona, dove prevista, è equiparata all’aula perché mantiene l’interazione diretta con il formatore; la presenza fisica resta obbligatoria per tutto ciò che comporta una prova pratica o un addestramento reale sull’attrezzatura o sull’ambiente di lavoro.
Cosa dice l’Accordo Stato-Regioni sulla FAD
Il quadro di riferimento è dato dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni che ne attuano gli articoli sulla formazione. Storicamente il perno era l’Accordo del 21 dicembre 2011, che per primo ha ammesso l’e-learning per alcuni percorsi e ne ha fissato i requisiti di qualità in un apposito allegato. Il quadro è stato poi rivisto e aggiornato dal nuovo Accordo Stato-Regioni, che ha riorganizzato durate, aggiornamenti e modalità ammesse per le diverse figure.
Il principio di fondo, però, è rimasto coerente nel tempo: l’e-learning è uno strumento, non una scorciatoia. Un corso in FAD è valido solo se la piattaforma e il percorso rispettano i criteri stabiliti dalla normativa. In particolare devono essere garantiti:
- la tracciabilità del percorso: tempi di collegamento, avanzamento nei moduli, esiti dei quiz, con identificazione univoca dell’utente;
- test intermedi e una verifica finale di apprendimento, non superabili “saltando” i contenuti;
- assistenza tecnica e didattica continua, con la presenza di tutor e figure di supporto in possesso dei requisiti previsti per i formatori della sicurezza;
- la conservazione dei dati di fruizione a fini di eventuali verifiche e controlli.
Sono gli stessi requisiti che rendono la differenza tra un corso serio e un attestato senza sostanza. Per questo la scelta della piattaforma e dell’ente che eroga il corso conta quanto il contenuto.
Un obbligo che resta a carico del datore di lavoro
Anche in e-learning valgono i principi generali: la formazione deve avvenire senza oneri economici per il lavoratore e, di norma, durante l’orario di lavoro. La modalità online semplifica l’organizzazione, ma non riduce la responsabilità del datore di lavoro nel garantire una formazione effettiva ed efficace, non un semplice adempimento formale.
Quali corsi si possono fare online
Fermo restando che le regole vanno sempre riferite alla normativa vigente per ciascuna figura, i percorsi tipicamente compatibili con l’e-learning sono quelli a contenuto prevalentemente teorico e giuridico-normativo. Tra questi:
- la formazione generale dei lavoratori, il modulo di base comune a tutti i settori dedicato a concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della sicurezza e diritti e doveri dei soggetti coinvolti;
- diversi aggiornamenti periodici per lavoratori, dirigenti e altre figure, quando la norma li ammette in FAD e non richiedono prove pratiche;
- la formazione dei dirigenti nelle parti teoriche previste;
- alcuni moduli a contenuto normativo e gestionale, come determinate parti dei percorsi per RSPP/ASPP dedicate agli aspetti giuridici e organizzativi.
Questi corsi si prestano bene all’online perché trasmettono conoscenze, non gesti tecnici da eseguire e verificare. La verifica di apprendimento avviene tramite test, che la piattaforma registra e conserva.
Quali moduli NON sono ammessi online
Qui sta il punto più importante, ed è dove nascono gli errori più costosi. Tutto ciò che comporta addestramento o prova pratica non può essere svolto in e-learning: serve la presenza fisica, perché il partecipante deve dimostrare “sul campo” di saper operare in sicurezza. Rientrano in questa categoria:
- La formazione specifica dei lavoratori nelle parti pratiche e comunque la componente di addestramento, che non è delegabile a un video;
- le abilitazioni all’uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/2008: carrello elevatore (muletto), piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru, trattori e macchine agricole e simili. Il modulo pratico si svolge necessariamente in presenza, sull’attrezzatura;
- la formazione per gli spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento, dove l’addestramento pratico è imprescindibile;
- il primo soccorso e l’antincendio nelle rispettive parti pratiche: le manovre di rianimazione, l’uso dei presidi e le prove di spegnimento richiedono esercitazione diretta;
- la formazione dei preposti, che la normativa aggiornata richiede in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la FAD asincrona.
Un caso frequente di confusione riguarda proprio i preposti e le abilitazioni: capita che vengano proposti online percorsi che online non possono essere validi. La regola pratica da tenere a mente è semplice: se il corso prevede una prova pratica o un addestramento, l’e-learning da solo non basta.
Il ruolo della videoconferenza sincrona
Molti corsi che non possono essere svolti in FAD asincrona possono però essere seguiti in videoconferenza sincrona per la parte teorica, con la parte pratica organizzata in presenza. È il caso, ad esempio, di diversi percorsi in cui la teoria si svolge a distanza in tempo reale con il docente e l’addestramento viene calendarizzato in aula o in campo. Anche qui, ciò che rende valido il corso è il rispetto della normativa specifica di quella figura o di quell’attrezzatura.
I vantaggi dell’e-learning, senza illusioni
Dove è ammesso, l’e-learning offre benefici concreti per aziende e professionisti:
- flessibilità di orari e luoghi: si segue il corso quando si può, riducendo l’impatto sull’attività produttiva;
- abbattimento di costi e tempi di trasferta, particolarmente utile per aziende con più sedi o personale distribuito;
- omogeneità dei contenuti: tutti i lavoratori ricevono la stessa formazione, con standard costante;
- tracciabilità e archiviazione di attestati ed evidenze, un aiuto prezioso in caso di verifiche;
- rapidità di attivazione: un catalogo online consente di avviare subito i percorsi ammessi.
L’e-learning ben fatto non è “formazione di serie B”: è una modalità efficace per i contenuti giusti. Il valore, però, dipende dalla qualità della piattaforma, dalla correttezza dei percorsi e dall’affidabilità dell’ente. Costruire una vera cultura della sicurezza significa scegliere lo strumento adatto a ciascun obiettivo formativo, non quello più comodo a prescindere.
Il catalogo e-learning ISFEL
ISFEL mette a disposizione un ampio catalogo online di centinaia di corsi erogati tramite la piattaforma Kattedra, pensato proprio per i percorsi in cui l’e-learning è ammesso dalla normativa. Formazione generale dei lavoratori, aggiornamenti, corsi a contenuto normativo: tutto tracciato, con test e attestazione, e con l’assistenza di un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana.
Per i percorsi che richiedono addestramento o prova pratica, ISFEL organizza la formazione in aula, così da coprire ogni esigenza con la modalità corretta. Il nostro compito è aiutarti a capire, corso per corso, quale soluzione è valida e più adatta alla tua realtà: una formazione su misura, che rispetta la norma e le persone.
Domande frequenti
La formazione generale dei lavoratori si può fare online?
Sì. Il modulo di formazione generale, dedicato ai concetti di base su rischio, prevenzione e organizzazione della sicurezza, è tra i percorsi tipicamente ammessi in e-learning, purché la piattaforma garantisca tracciabilità, test e assistenza secondo la normativa vigente.
Posso conseguire il patentino per il muletto o la PLE online?
No. Le abilitazioni all’uso di attrezzature ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/2008, come carrello elevatore e piattaforme elevabili, prevedono un modulo pratico obbligatorio che deve svolgersi in presenza, direttamente sull’attrezzatura.
Il corso per preposti si può fare in e-learning?
No. Secondo l’Accordo Stato-Regioni nella versione aggiornata, la formazione dei preposti va svolta in presenza o in videoconferenza sincrona: la FAD asincrona non è ammessa, né per la formazione né per l’aggiornamento.
Un attestato ottenuto in e-learning ha lo stesso valore di uno in aula?
Sì, quando il corso è ammesso in quella modalità ed è erogato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Ciò che conta è la validità del percorso: per i contenuti che richiedono addestramento, l’attestato è valido solo se la parte pratica è stata svolta in presenza.
Come faccio a sapere se un corso può essere seguito online?
La regola pratica è verificare se il corso prevede addestramento o prove pratiche: in tal caso serve la presenza. Per i percorsi prevalentemente teorici l’e-learning è di norma ammesso. In caso di dubbio è sempre opportuno confrontarsi con un ente accreditato come ISFEL.
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